Abbandono del tetto coniugale: causa sempre l’addebito della separazione?

1. Non sempre l’abbandono del tetto coniugale determina l’addebito della separazione

Con l’ordinanza n. 648 del 15 gennaio 2020 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di separazione dei coniugi, ribadendo che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, nonostante determini una palese violazione degli obblighi coniugali, non sia di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione.

2. Quando l’addebito è escluso

Tale addebito infatti non si verifica qualora venga provato che l’abbandono sia stato scatenato dal comportamento dell’altro coniuge o si sia comunque verificato in un momento in cui la convivenza era già divenuta intollerabile e come conseguenza di tale circostanza.

È possibile pertanto affermare che vi siano ipotesi di abbandono legittimo.

3. Il caso deciso dalla Cassazione

Nel caso di specie, a sostegno della decisione della Corte di Appello – poi appunto confermata dalla Cassazione – di rigetto della richiesta di addebito da parte del marito nei confronti della moglie vi sarebbero tutta una serie di circostanze (tra le quali l’assenza dei rapporti intimi tra i coniugi, gli aspri litigi con la famiglia della donna, e via dicendo) comprovanti una crisi familiare in atto, pregressa rispetto all’allontanamento.

4. Onere della prova

Risulta infine necessaria una precisazione con riguardo all’onere della prova: a colui che si è allontanato spetta la prova della giusta causa dell’allontanamento, mentre ricade su colui che richiede l’addebito della separazione la prova del nesso causale tra l’abbandono del tetto coniugale e la conseguente intollerabilità della prosecuzione del rapporto (Cass., ord. n. 509/2020, conferma Cass., ord. n. 25072/2017).

T.A.

studio legale diritto di famiglia Firenze

 

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