Affidamento esclusivo della prole al padre: un caso recente

Premessa: l’Interesse materiale e morale del figlio ex art 337 ter c.c.

In caso di separazione e divorzio, con riguardo al tema dell’affidamento dei figli minori, ex art 337 ter c.c. s’impone al giudice di decidere tenendo conto dell’esclusivo interesse materiale e morale del figlio e di valutare prioritariamente la possibilità di un affidamento ad entrambi i genitori. L’obiettivo di tale scelta è quello di rendere lo scioglimento della famiglia meno traumatico per il minore.

Tuttavia, sempre sulla base del criterio sovraesposto, è possibile che in casi particolari si opti per un affidamento esclusivo. Passiamo ora all’analisi di un recente caso in cui ciò si è verificato.

Il fatto concreto

Nel caso di specie, la protagonista è una madre che ha deciso d’impugnare innanzi alla Corte d’Appello il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, che stabiliva il collocamento in via preferenziale presso il padre della figlia, previo affidamento della stessa ai Servizi sociali.

Alla base della decisione presa dalla Corte d’Appello che ha respinto l’impugnazione, vi sarebbe stata una valutazione del padre quale figura maggiormente in grado di garantire alla minore una maggiore sicurezza e stabilità nelle consuetudini di vita e nell’affetto.

A fronte di tale rigetto, la donna ha deciso poi di fare ricorso alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, però, si è allineata alla statuizione della Corte d’Appello, rigettando il ricorso (Cass., sez. I Civ., 20 novembre 2019, n. 30191). La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il giudice, nell’effettuare il giudizio prognostico circa l’affidamento dei figli, deve considerare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole,basandosi sugli elementi concreti (quali, ad es., le modalità con cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, la personalità e le abitudini degli stessi, nonché la loro idoneità a far fronte alle esigenze del minore, alla sua educazione), tenendo conto altresì del principio di bigenitorialità, che mira a garantire al figlio la presenza comune dei genitori nella sua vita nonostante la disgregazione familiare.

T.A.

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