Alienazione parentale: sì al risarcimento del danno

1. Cosa s’intende per alienazione parentale

L’alienazione parentale, o PAS (Parental Alienation Syndrome), così come descritta dallo psichiatra Richard A. Gardner, consiste in un disturbo che insorge quasi esclusivamente nelle controversie per la custodia dei figli, quando il genitore (c.d. alienante) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (c.d. alienato), attraverso false accuse di violenza o di abusi, così da ottenere una condotta attiva da parte del figlio in tale processo denigratorio, favorendo il deterioramento del rapporto tra lo stesso e il genitore alienato.

2. Il danno da alienazione parentale è risarcibile?

Da alcuni anni la giurisprudenza ha affrontato la materia, interrogandosi sulla configurabilità del risarcimento dei danni cagionati da simili condotte.

A tal proposito, è possibile richiamare il decreto n. 549/2019, con il quale il Tribunale di Cosenza ha condannato una madre a risarcire il danno all’ex marito per aver pregiudicato il rapporto di quest’ultimo col figlio.

A sostegno della propria scelta di allontanare il figlio dal padre (non collocatario), la donna incolpava quest’ultimo di svariate condotte, tra le quali maltrattamenti e abusi, rivelatisi poi falsi grazie agli accertamenti effettuati dalla stessa Procura di Cosenza, attraverso intercettazioni audiovisive all’interno dell’abitazione e ad una perizia medico legale disposta sul bambino.

Su tali presupposti, evitando di pronunciarsi sulla validità scientifica della sindrome da alienazione parentale, il Tribunale di Cosenza ha stabilito che, qualora il genitore non affidatario o non collocatario denunci l’allontanamento materiale e morale del figlio a causa dell’altro genitore, adducendogli comportamenti a suo dire riconducibili alla PAS, con l’intento di ottenere modifiche circa le condizioni di affidamento del minore, spetta poi al giudice di merito accertare in concreto l’esistenza effettiva di tali condotte e decidere al riguardo, tenendo conto del diritto dello stesso minore alla bigenitorialità e ad una crescita sana ed equilibrata.

Lo stesso Tribunale ha quindi condannato il genitore resosi responsabile della condotta accertata al risarcimento dei danni in favore sia del padre che del figlio, danni liquidati nella somma di euro cinquemila ciascuno, oltre al rimborso delle spese processuali sostenute.

T.A.

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