Il regime giuridico delle armi cadute in successione ereditaria

1. Premessa

Cosa succede se nell’asse ereditario, alla morte di un congiunto, sono comprese delle armi? Quali sono gli adempimenti ai quali è tenuto il chiamato all’eredità? Cosa può e deve fare per non incorrere in sanzioni, anche penali? Queste domande ci vengono poste di frequente nella prassi, nel caso in cui, appunto, tra i beni che compongono l’eredità figurino anche delle armi. Esaminiamo dunque di seguito il da farsi, tenendo sempre d’occhio la giurisprudenza in materia.

1. L’obbligo di denuncia

Il chiamato all’eredità, che intenda accettare l’eredità, se l’asse comprende anche armi da fuoco, è obbligato a farne denuncia all’ufficio di pubblica sicurezza del luogo ove si trova l’arma entro 72 (settantadue) ore dal momento in cui ne apprende la materiale disponibilità, in modo conforme all’art. 38 T.U.L.P.S.

L’obbligo di denuncia incombe sul nuovo detentore a prescindere dal titolo dell’acquisto, sia esso un negozio di compravendita ovvero un atto di donazione o, infine, appunto, una successione ereditaria.

Tale obbligo sussiste a prescindere dal fatto che il precedente detentore ne avesse fatto, o meno, regolare denuncia e indipendentemente dalla circostanza che il nuovo detentore sia già titolare o meno della licenza di detenzione e/o di porto d’armi con riguardo ad altre e diverse armi da fuoco. A tale riguardo, è del tutto irrilevante la circostanza che le armi restino o meno nel luogo in cui le custodiva il de cuius, salvo che per le vicende successive alla denuncia, come di seguito indicato al paragrafo 3.

Come è stato ribadito dalla giurisprudenza, anche più recente, infatti, “L’obbligo della denuncia di detenzione di armi comuni da sparo è funzionale, infatti, sia all’esigenza di consentire all’autorità di pubblica sicurezza di conoscere la qualità e la quantità delle armi che si trovano in un determinato territorio sia a quella di poter individuare immediatamente i soggetti detentori di armi, cui eventualmente impartire l’ordine di consegna immediata per ragioni di ordine pubblico” (così Cass., Sez. I Pen., 15 febbraio 2023, n. 5943).

2. La sanzione penale prevista in caso di omessa denuncia

Per il caso di omessa denuncia, e dunque di inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 38 T.U.L.P.S., la pena non è quella prevista dall’art. 697 c.p., come correntemente si riporta, bensì quella più severa prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 7 della legge n. 895/1967.

Lo ha ribadito da ultimo la recente pronuncia succitata, a mente della quale si chiarisce che “La inottemperanza al menzionato obbligo di denuncia era sanzionata dall’art. 697 cod. pen. sino all’entrata in vigore della legge n. 497/1974 che, modificando l’art. 7 legge n. 895/1967, ha introdotto una autonoma fattispecie delittuosa tramite il combinato disposto degli artt. 2 e 7 della menzionata legge n. 895/1967” (in senso conforme già Cass., Sez. I Pen., 19 gennaio 2015, n. 22563; Cass., Sez. I Pen., 21 febbraio 2020, n. 15199).

In particolare, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 895/1967, come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si prevede che “Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”. L’art. 7 dispone poi che “Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all’impiego, di cui all’articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi.

3. Cosa succede dopo la denuncia, a seconda che l’erede decida di tenere o meno le armi?

Una volta adempiuto necessariamente l’obbligo di denuncia, l’erede può evidentemente decidere di tenere le armi o di non tenerle.

Nel primo caso, a meno che già sia titolare di porto d’armi, dovrà farne domanda alla Questura territorialmente competente, qualora intenda trasferire le armi. Sarà sufficiente un mero nullaosta, se si intenda semplicemente mutare il luogo di detenzione delle armi.

Nel secondo caso, denunciate le armi, potrà venderle a terzi (in possesso di porto d’armi o nullaosta), i quali dovranno a loro volta denunziarne la detenzione, producendo copia della scrittura privata di cessione e della denuncia di detenzione dell’alienante; oppure, l’erede potrà rottamare le armi, facendone richiesta all’Autorità di Pubblica Sicurezza, che provvederà al loro ritiro.

Conclusioni

Anche in caso di successione ereditaria, dunque, la detenzione di armi risulta materia oggetto di specifiche e puntuali cautele da parte del nostro ordinamento giuridico.

Sarà bene dunque che gli interessati siano consapevoli degli obblighi imposti dalle norme vigenti e che non sottovalutino le conseguenze – assai rilevanti – previste per il caso della loro violazione.

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