Pergolati, tettoie e pergotende: necessario il permesso di costruire?

Con la sentenza n. 2715 del 7 maggio 2018, la Sezione VI del Consiglio di Stato è tornata ad affrontare uno dei temi ricorrenti della giurisprudenza amministrativa in fatto di edilizia: la necessità o meno del permesso di costruire per la realizzazione di strutture pertinenziali e arredi di aree esterne, e nello specifico di pergolati, tettoie e pergotende.

Il caso riguardava in particolare una pergotenda. Riprendendo il Glossario unico dei titoli abilitativi edilizi (D.M. 2 marzo 2018), per pergotenda si intende una struttura di arredo esterno più leggera della tettoia, preposta alla copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formata da montanti verticali ed elementi orizzontali di raccordo e sormontata da una copertura rimovibile in tessuto, canniccio o materiale impermeabile, come tale idonea a creare riparo dagli agenti atmosferici.  Si tratta, in buona sostanza, di un pergolato dotato di copertura asportabile e leggera, laddove il pergolato è di per sé privo di copertura e la tettoia è invece dotata di manto fisso.

Quanto ai titoli abilitativi necessari a realizzare legittimamente una pergotenda, al n. 50 del suddetto Glossario si precisa che non è necessario in tal caso un permesso di costruire, rientrando tale ipotesi nelle attività c.d. di edilizia libera (in tal senso, in giurisprudenza, TAR Lombardia-Milano, 7 novembre 2017, n. 2110).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, precisa che “non è possibile affermare in assoluto che la tettoia [o la pergotenda] richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata”.

E’ necessaria dunque una verifica caso per caso, che guardi alle caratteristiche in concreto del manufatto, e nello specifico alle sue (ridotte) dimensioni ed alla sua agevole rimovibilità (intesa come assenza di ancoraggio al suolo e precarietà/”smontabilità” dell’opera). Solo in presenza di tali requisiti, potrà ritenersi che il permesso di costruire non sia necessario e che la struttura possa realizzarsi in regime di edilizia libera.

Dal riscontro dell’esigenza di procedere ad una verifica in concreto di tali profili discende l’ulteriore corollario della necessità di una motivazione puntuale: “l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera”.

Ed è proprio in difetto di una motivazione di tal fatta, che nel caso de quo il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.

 

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