Appalti pubblici: nessun obbligo di dichiarare condanne per reati dichiarati estinti

In sede di partecipazione ad una gara pubblica per l’aggiudicazione di un appalto di lavori, servizi o forniture, l’operatore economico non è tenuto a dichiarare di aver riportato condanne per reati che siano ormai stati dichiarati estinti. 

La questione si era posta in ragione del fatto che il Codice attualmente vigente, il d.lgs n. 50/2016, non riproduce l’espressa previsione che era invece contenuta nell’art. 38, comma 2, del previgente d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a mente del quale si disponeva che “il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione“.

Osserva al riguardo il Giudice amministrativo (T.A.R. Molise, 25 luglio 2019, n. 259) che, se quanto sopra è vero, è vero anche che l’art. 80, comma 3, del d.lgs n. 50/2016 stabilisce esplicitamente che l’esclusione dalla gara per uno dei reati previsti dal comma 1 del medesimo art. 80 non possa essere disposta nei casi in cui sia intervenuta la dichiarazione della loro estinzione.

Se ne deve concludere dunque che gli obblighi dichiarativi incidenti sulla c.d. moralità professionale non possano ricomprendere le condanne per i reati estinti, in quanto queste – in virtù dell’espresso dettato normativo dell’art. 80, comma 3 – non potrebbero essere prese in considerazione dalla stazione appaltante per giustificare fondatamente l’esclusione dalla gara dell’operatore economico.

Peraltro, non sussistendo, per le ragioni suddette, alcun obbligo dichiarativo di tal fatta, una simile omissione neppure potrebbe integrare un’omissione di informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c-ter), né una dichiarazione non veritiera (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), né tanto meno costituire un grave illecito professionale (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c).

 

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