Assunzione e contratto di lavoro: cosa accade quando manca la firma?

Il contratto di lavoro subordinato non richiede necessariamente la forma scritta. Quest’ultima è prevista solo in presenza di determinate ipotesi o clausole contrattuali (si pensi ad esempio al caso in cui il contratto preveda un termine finale o un periodo di prova, oppure al contratto di apprendistato, per cui il requisito della forma scritta è previsto dalla legge).

Il difetto della forma scritta non impedisce quindi la nascita del rapporto di lavoro, che anzi deve considerarsi costituito sin dall’inizio della prestazione lavorativa a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Resta fermo, invece, l’obbligo datoriale di comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego e agli enti previdenziali, tra l’altro attraverso la comunicazione Unilav, con la quale i datori di lavoro trasmettono telematicamente i loro dati, quelli del dipendente, nonché altre informazioni rilevanti inerenti al rapporto di lavoro.

Tuttavia, l’assenza di un contratto scritto comporta importanti conseguenze.

Si pensi ad esempio all’impossibilità di usufruire del cosiddetto periodo di prova, che deve invece risultare da atto scritto ed essere firmato dai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 2096, c. 1, c.c., così da consentire agli stessi la possibilità di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, durante tale lasso di tempo. Pertanto, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro avesse preso avvio da un solo giorno, il datore di lavoro non sarebbe legittimato a licenziare il dipendente in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo e dovrebbe inoltre rispettare il periodo di preavviso stabilito dal contratto nazionale di categoria o corrispondere in alternativa la relativa indennità. Come pure a ciò sarebbe tenuto il lavoratore, nel caso in cui intendesse dare le proprie di dimissioni.

T.A.

 

studio legale diritto del lavoro

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