Il contratto di agenzia: dati essenziali ed elementi di contiguità col contratto di lavoro subordinato

Col contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 ss. del codice civile, una parte (detta agente) assume l’obbligo di promuovere stabilmente, per conto di un’altra parte (detta preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata a fronte del versamento di un corrispettivo, comunemente definito provvigione.

All’agente può essere conferito il potere di rappresentanza.

A livello formale il contratto di agenzia richiede la forma scritta ai fini della prova.

Il contratto in esame si colloca a metà strada tra il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo, ma taluni tratti della sua disciplina hanno condotto il legislatore ad assoggettare le relative controversie alla competenza della sezione specializzata del Tribunale e quindi al rito speciale previsto per tali controversie (art. 409 c.p.c.).

Testimoniano la contiguità con il contratto di lavoro subordinato, tra gli altri, i profili normativi indicati di seguito.

1) L’autonomia imprenditoriale dell’agente può risultare anche  fortemente ridotta dalla necessità dell’agente di promuovere l’attività del preponente in una zona territoriale determinata e nel rispetto delle istruzioni del proponente medesimo (art. 1746 c.c.).

2) A mente dell’art. 1750 c.c. entrambe le parti hanno diritto al periodo di preavviso (similmente a quanto stabilito dall’art. 2118 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato)in caso di interruzione del rapporto contrattualea tempo indeterminato. Il termine di preavviso non può essere inferiore a un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

3) La condizione di debolezza dell’agente è inoltre testimoniata dall’impossibilità di inserire un patto  di non concorrenza a carico dell’agente, relativamente al periodo successivo al rapporto contrattuale, se non previa determinazione puntuale, tra le altre cose, della durata e del corrispettivo (art. 1751 bis c.c.).

 4) A mente dell’art. 1751 c.c., infine, all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: a) l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

La parte più consistente del contenzioso odierno riguarda proprio la corresponsione di tali indennità, come meglio definite dagliaccordi economici collettivi di riferimento (c.d. AEC: i più noti regolano il settore Industria e il settore Commercio), stipulati dalle associazioni rappresentative degli interessi degli agenti e delle imprese preponenti e sostanzialmente assimilabili ai contratti collettivi di lavoro.

Si tratta dell’indennità di risoluzione (accantonata presso apposito fondo, detto FIRR), dell’indennità suppletiva della clientela e dell’indennità c.d. meritocratica.

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avvocato diritto del lavoro Firenze

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