Il regime della prescrizione in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale

Il nostro ordinamento giuridico stabilisce all’art. 2947 c.c., con riguardo alla materia specifica del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione di veicoli, una delle eccezioni normativamente previste al regime ordinario della prescrizione.  Mentre infatti il diritto al ristoro dei danni da fatto illecito si estingue a seguito dell’inutile decorso di 5 anni, tale termine è fissato in 2 anni nel caso in cui i danni siano conseguenza della circolazione di veicoli o di natanti.  Per giurisprudenza costante, i pregiudizi cosiddetti da insidia stradale (si pensi ad una buca o ad una macchia d’olio sulla carreggiata) sono soggetti invece al termine quinquennale.

Tuttavia, in base al terzo comma del medesimo art. 2947 c.c., all’azione civile si applica non il suddetto termine biennale, ma il termine di prescrizione più lungo previsto ai fini penali, se il fatto che ha originato il danno costituisce reato (si pensi tipicamente all’omicidio stradale, od anche semplicemente ad un’ipotesi di lesioni a seguito della violazione di norme del Codice della Strada).

Tale deroga si applica:

  1. anche se l’azione civile viene proposta nei confronti non dell’autore del reato, ma di chi (delle conseguenze) del reato deve rispondere a titolo di responsabilità indiretta;
  2. anche se il responsabile civile è rimasto come tale estraneo all’accertamento penale;
  3. anche se l’azione civile viene proposta da chi, pur non essendo vittima del reato, lamenti di aver subito danni in conseguenza del fatto (Cass., n.16481/2017);
  4. anche in difetto di querela, purché il fatto costituisca reato (Cass., Sez. III Civ., 2 agosto 2016, n. 16037), secondo l’apprezzamento incidenter tantum del giudice;
  5. a meno che il reato si sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (ed in questo caso il termine di due anni decorrerà dal giorno dell’estinzione);
  6. a meno che sia intervenuta sentenza penale irrevocabile (ed in questo caso il termine di due anni decorrerà dal giorno del passaggio in giudicato della pronuncia).

Tutti i suddetti termini precrizionali sono soggetti ad interruzione.  Il decorso della prescrizione è interrotto dalla richiesta di risarcimento che il danneggiato invii al danneggiante ed alla compagnia di assicurazioni (la propria, in caso di indennizzo diretto) al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti. In caso di interruzione, com’è noto (a differenza delle ipotesi di sospensione), il termine di prescrizione “si resetta”, ricominciando a correre dal principio. Per ottenere il desiderato effetto interruttivo, sarà necessario che la suddetta richiesta risarcitoria abbia tutti i caratteri che sono propri della costituzione in mora, vale a dire contenga, oltre alla puntuale indicazione delle parti coinvolte, delle circostanze di fatto e del titolo che giustifica l’intimazione, l’indicazione della somma di denaro domandata e del termine concesso ai fini dell’adempimento.

Peraltro, l’invio della suddetta richiesta è condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria, che non potrà validamente proporsi in giudizio senza il preventivo decorso dei termini previsti dall’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private affinché le compagnie di assicurazione possano formulare la proposta di indennizzo (90 giorni dal ricevimento dell’intimazione per i sinistri con danni alle persone, 60 per quelli con meri danni alle cose).

 

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