Usucapione: le diffide non interrompono il termine

E’ noto che l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario di beni mobili e immobili, disciplinato dal codice civile agli artt. 1158 e ss., che presuppone il possesso continuato ed ininterrotto, pacifico (non acquisito in modo violento) ed uti dominus (vale a dire, esercitando le prerogative del proprietario) della cosa altrui per un tempo preordinato dalla legge per categorie di cespiti (10 anni per i beni mobili registrati e 20 anni per gli immobili, salvo che il caso di usucapione breve decennale, che si verifica in ipotesi di acquisto da non proprietario in buona fede in base ad atto trascritto).

I suddetti termini utili all’acquisto per usucapione possono tuttavia essere interrotti da comportamenti posti in essere dal proprietario del bene.

Ma quali sono gli atti idonei ad ottenere l’effetto interruttivo dei termini per l’usucapione?

La giurisprudenza ha più volte ribadito (anche di recente: cfr. Cass., 20611/2017) che le lettere di diffida o di costituzione in mora rivolte dal proprietario al possessore non producono alcuna interruzione dei termini suddetti. Il succitato risultato può essere ottenuto infatti soltanto per il tramite di comportamenti che privino il possessore del potere di fatto sulla cosa, materialmente od anche in via giudiziale.

Si pensi, a titolo di esempio:

  • al caso in cui al possessore sia stato sottratto materialmente il possesso del bene per oltre un anno (senza che questo abbia esercitato l’azione di reintegrazione e recuperato così il possesso);
  • al caso in cui il possessore abbia riconosciuto in maniera espressa (specie per iscritto) il diritto del proprietario sulla res;
  • infine, al caso in cui il proprietario abbia notificato al possessore una domanda giudiziale, richiedendo la restituzione dei suoi beni (è sufficiente a tal fine la notifica: non occorre attendere l’esito del giudizio).

In tutte queste ipotesi si realizzerà il risultato desiderato della interruzione dei termini utili all’usucapione, con la conseguenza che questi riprenderanno se del caso a correre da capo.

 

usucapione avvocato Firenze

 

 

 

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