Estinzione della s.r.l. e debiti con l’Erario: per la Cassazione gravano comunque sui soci

Come da principio generale sul punto, l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, tale per cui i debiti societari insoddisfatti si trasferiscono in capo ai soci.  La nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2013 (Cass., Sez. Un. Civ., 12 marzo 2013, n. 6070) ha limitato il predetto effetto successorio, stabilendo che i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto (incluso quello d’imposta) solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di un qualche riparto a seguito del bilancio finale di liquidazione.

Singole Sezioni della Cassazione, tuttavia, si sono discostate da tale orientamento, ritenendo che il subentro dei soci nei debiti societari debba determinarsi in ogni caso, anche a prescindere da (ed oltre il limiti di) una distribuzione favorevole ai suddetti (cfr., ad esempio, Cass., 7 aprile 2017, n. 9094; Cass., 16 giugno 2017, n. 15035).

Tale interpretazione – di certo più rigorosa ed intransigente, e che è senz’altro destinata a sollevare numerose polemiche – ha investito anche lo specifico profilo dei debiti della società verso l’Erario per imposte non pagate.  Così, in Cass., Sez. VI Civ., ord. 2 luglio 2018, n. 17243, si è stabilito che “non esulano dalla disciplina di cui all’art. 2495 c.c. i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società, in relazione ai quali sussiste la piena responsabilità dei soci. Tale responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci.

Non solo, dunque, l’eventualità di un riparto a favore dei soci (e la sua misura) non condiziona in alcun modo la successione del socio nel lato passivo del rapporto, ma non è neppure necessario che sia intervenuta prima dell’estinzione della compagine sociale la definitività del debito tributario, ben potendo darsi il caso anche che i crediti oggetto di accertamento siano sopravvenuti alla data di cancellazione dell’impresa.

Una decisione che sarà di certo destinata a far discutere, se solo si pensa che, in applicazione del suddetto principio di diritto, nel caso di specie si sono ritenuti legittimi avvisi di accertamento notificati dopo l’estinzione della società, consentendo l’azione di responsabilità nei confronti dei soci in mancanza di un titolo di credito certo e definitivo, che fosse stato precostituito dall’Amministrazione in epoca anteriore alla chiusura della liquidazione della società.

 

diritto societario avvocato Firenze

 

 

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