Leasing finanziario: quali tutele per l’utilizzatore in caso di vizi del bene?

Si definisce leasing il contratto con il quale una parte (locatore) concede in godimento all’altra (utilizzatore) un bene individuato su indicazione di quest’ultimo, in cambio del pagamento di un corrispettivo per un periodo di tempo determinato, scaduto il quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo oppure divenirne proprietaria pagando la differenza tra i canoni già versati ed il valore preventivamente stimato del bene (c.d. opzione di riscatto). Si tratta evidentemente di un modello contrattuale tipicamente applicato nell’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto consente alle imprese di avere la disponibilità immediata di beni strumentali anche assai costosi (come macchinari, attrezzature e fabbricati), fruendo di pagamenti ridotti e dilazionati nel tempo.

Data questa definizione generale, si possono elencare varie specifiche tipologie di leasing. Tra queste, in particolare, occorre distinguere tra:

  • leasing finanziario: è un contratto trilaterale in cui una parte (il locatore, tipicamente una banca o una società finanziaria) rende disponibile all’altra (l’utilizzatore: l’impresa o il professionista) un bene mobile o immobile per la durata dell’accordo, in cambio di canoni periodici, dopo averne acquisita la disponibilità da un soggetto terzo (il fornitore). Si può parlare in tal caso di una combinazione di due contratti tipici (di compravendita, dii regola, e di locazione), in un terzo e distinto contratto;
  • leasing operativo: in questo caso il contratto è bilaterale e non vede l’intervento del fornitore, ma la sola partecipazione del locatore (che assomma la veste di fornitore o produttore del bene e di concedente) e dell’utilizzatore.

Tra questi, il leasing finanziario è indubbiamente il contratto più diffuso, ma al quale si legano – anche in ragione della struttura trilaterale che lo caratterizza dal punto di vista soggettivo – i problemi più complessi.

In particolare, in caso di vizi del bene, quali sono le tutele esperibili dall’utilizzatore?

A giudizio delle Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenza n. 19785/2015), occorre distinguere due ipotesi:

  1. vizi immediatamente riconoscibili dall’utilizzatore: in questo caso, l’utilizzatore dovrà rifiutare la consegna ed informarne il locatore. Quest’ultimo, in applicazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., dovrà sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti (sub specie di gravità dell’inadempimento) agire per la risoluzione del contratto di fornitura, e di conseguenza di quello di leasing, o comunque per la riduzione del prezzo nei confronti del medesimo fornitore;
  2. vizi riconosciuti in epoca successiva alla consegna: in questa ipotesi, in presenza di vizi occulti o anche di vizi taciuti in mala fede da parte del fornitore, è ammessa l’azione diretta dell’utilizzatore nei confronti del fornitore stesso per l’eliminazione dei vizi o (anche a seconda della loro gravità) per la sostituzione della res. D’altro canto, lo stesso locatore, debitamente informato dall’utilizzatore, avrà l’onere di agire in buona fede contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura (con tutto ciò che ne consegue a cascata sul rapporto di leasing) o comunque per la riduzione del prezzo (con conseguente riduzione dei canoni o comunque del riscatto), negli stessi termini di cui sopra.

In ciascuna delle suddette ipotesi, poi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni occorsi, richiedendo se del caso la restituzione dei canoni già pagati al locatore a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dei beni ricevuti in leasing.

 

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