Appalti pubblici: le carenze del progetto esecutivo costituiscono inadempimento contrattuale della stazione appaltante

In tema di appalti pubblici le carenze, le lacune e gli errori del progetto esecutivo costituiscono inadempimento contrattuale della stazione appaltante.

Rientra infatti pacificamente tra le obbligazioni gravanti sulla pubblica amministrazione aggiudicatrice la predisposizione del progetto esecutivo dei lavori (in proprio o per il tramite di un soggetto terzo affidatario).

Nel caso in cui dunque si verifichino al momento della realizzazione in concreto dell’opera i suddetti vizi progettuali, l’ente pubblico interessato risulterà inadempiente rispetto a tale impegno negoziale e l’inadempimento ben potrà essere considerato grave in ordine a determinare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c.

E’ quanto ha affermato sul punto la giurisprudenza ormai pacifica, anche arbitrale.

Viene infatti in rilievo il principio consolidato secondo cui “nel caso in cui la stazione appaltante non abbia posto a base di gara un progetto realmente esecutivo, non abbia provveduto a colmare tempestivamente le gravi lacune e carenze del progetto, abbia preteso l’esecuzione dei lavori in variante prima dell’approvazione dell’ente finanziatore, abbia posto l’appaltatore nell’impossibilità di proseguire nell’esecuzione dei lavori, sussistono gli estremi del grave inadempimento e conseguentemente della condanna al risarcimento dei danni” (Lodo Arbitrale 26.2.2002, in Arch. Giu. Opere Pubbliche, 2002, 168).

Infatti, “negli appalti di opere pubbliche, il committente non solo è obbligato ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, ma è tenuto a cooperare con l’impresa appaltatrice al fine di consentirle di procedere regolarmente nell’esecuzione dei lavori; pertanto, la mancata adozione dei necessari atti di cooperazione e gli inadempimenti agli obblighi contrattuali e legali, ove costituiscano rilevante ostacolo alla regolare esecuzione dei lavori, possono configurare di per sé un grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 seg. c.c.” (Lodo Arbitrale 30.3.2004, in Arch. Giu. Opere Pubbliche 2004, 802).

 

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Pertanto, l’inadempimento da parte della stazione appaltante dell’obbligo di predisporre un progetto esecutivo da fornire all’impresa appaltatrice è di per sé sufficiente a far ascrivere in capo al predetto ente la responsabilità della mancata esecuzione del contratto (così Cass. Civ., sez. I, 12.8.2010 n. 18644; negli stessi termini, più di recente, Cass. Civ., Sez. I, 5.6.2014, n. 12698; Cass. Civ., Sez. I, 31.5.2012, n. 8779) ed a consentire all’impresa appaltatrice di risolvere il contratto per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., in danno della p.a. aggiudicatrice.

Lo stesso dicasi, evidentemente sulla base della stessa ratio, per la mancata predisposizione delle varianti di progetto.

Deve considerarsi che “l’elaborazione di varianti in corso d’opera (…) può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore, alfine di rendere possibile l’adempimento dell”appaltatore. Ne consegue che la perdurante, mancata consegna (…) dei progetti di adeguamento dell’opera, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell’omessa cooperazione necessaria all’adempimento da parte del debitore (così Cass. Civ., 29.4.2006, n. 10052; negli stessi termini, Lodo Arbitrale 29 marzo 2012, n. 27, in www.appaltieriserve.it).

Per di più, non può ritenersi che la responsabilità della stazione appaltante per le carenze progettuali possa rimanere esclusa dalla dichiarazione dell’appaltatore di presa visione del progetto.

Questa infatti non può valere come una supina accettazione dello stesso, tanto è vero che “nella legislazione vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione dei lavori è la prestazione principale se non esclusiva della Committente, sicché ogni deficienza e incongruenza esecutiva del progetto deve ricadere necessariamente sulla stazione appaltante e non può essere trasferita in capo all’appaltatore, a nulla rilevando che l’’impresa abbia preso cognizione del progetto dando atto dell’esecutività dello stesso, perché tale dichiarazione ha unicamente valore di scienza e non può nemmeno considerarsi come assunzione di paternità della progettazione, né tanto meno costituisce una dichiarazione negoziale di esclusione di responsabilità per inadempimento degli obblighi di progettazione, estranea sia alla natura di dichiarazione di scienza che alla portata delle dichiarazioni” (Collegio Arbitrale Roma, Lodo 25.10.2005, n. 56; id., 9.9.2005, n. 40).

D’altro canto, “la dichiarazione dell’appaltatore di presa visione del progetto non potrebbe mai sollevare il Comune dalla responsabilità derivantegli dalla mancata predisposizione di una perizia di variante, necessaria per consentire il prosieguo ed il completamento della prestazione” (in questi termini, Lodo Arbitrale 29 marzo 2012, n. 27, in www.appaltieriserve.it).

In definitva ed in conclusione, come si è già anticipato, in presenza di gravi lacune od errori del progetto predisposto dalla stazione appaltante, l’impresa appaltatrice ben potrà risolvere il contratto per grave inadempimento in danno della stessa amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole ordinarie stabilite dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

 

 

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