I precedenti penali precludono il rilascio (o il rinnovo) della licenza di detenzione e di porto d’armi?

Una delle questioni più frequenti che si pongono con riferimento alla materia delle licenze di detenzione e di porto d’armi concerne la rilevanza di una sentenza di condanna penale o anche soltanto di un procedimento penale pendente.

L’una e l’altro precludono il rilascio della licenza o ne impediscono il rinnovo?

La risposta è no. O meglio, non sempre.

In sintesi, molto dipenderà dalla natura del reato contestato (o peggio ancora accertato). Solo nei casi in cui vengono in gioco condotte criminose che attengano all’uso delle armi, o che comunque denotino un comportamento violento da parte dell’interessato, infatti, si porrà un serio problema di compatibilità tra i fatti aventi rilevanza penale e l’esito del procedimento teso al rilascio dei titoli abilitativi in questione.

E’ quanto stabilisce la giurisprudenza amministrativa, a seguito di un’importante pronuncia della stessa Corte Costituzionale. Secondo la sentenza Corte Cost., n. 331/1996, infatti, alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s., può attribuirsi “al fatto di aver riportato una condanna in sede penale”, data la necessità “di procedere ad una concreta prognosi che tenga conto di una serie di circostanze, quali l’epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale”.

Su questa scorta, in Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2013, n. 5129 si evidenzia al riguardo che “Come rilevato da costante giurisprudenza amministrativa sia di primo che di secondo grado, la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., eccettuate le ipotesi in cui il rilascio è tassativamente escluso, risiede nella opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul loro corretto uso, potendo in astratto costituire un pericolo per la incolumità e per l’ordine pubblico”.  Ciò posto, nella stessa decisione si precisa che “E’ tuttavia necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici, idonei quindi ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all’altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell’ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all’ordine socialeE si tratta a ben vedere di un orientamento più che consolidato (nello stesso senso, oltre alla già citata T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, sez. I, 21 settembre 2015, n. 253, si vedano, ex multis, T.A.R. Abruzzo, 15 gennaio 2015, n. 28; TA.R. Sardegna, 26 giugno 2015, n. 888).

Nessuna rilevanza può pertanto avere ai fini del rilascio delle licenze in questione una sentenza o comunque un procedimento penale che abbia ad oggetto reati che non implicano l’uso di armi o che comunque che non manifestano che il contegno del richiedente abbia denotato un’indole violenta o aggressiva (in tal senso, T.A.R. Toscana, 27 maggio 2016, n. 905, in cui si faceva questione di reati finanziari, ed ancora si veda anche T.A.R. Emilia-Romagna – Parma Sez. I, 21 settembre 2015, n. 253).

In definitiva, consegue a quanto sopra la piena illegittimità dei provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza (la Prefettura, con riferimento alla detenzione, e la Questura, con riguardo al porto d’armi) che neghino il rilascio od il rinnovo delle succitate licenze sul presupposto esclusivo del riferimento a sentenze di condanna o comunque a reati che non abbiano le caratteristiche di cui sopra.  Tanto più, nel caso in cui i fatti o le pronunce in gioco siano risalenti nel tempo.

Ciò, ovviamente, sul presupposto che non si ricada nelle fattispecie di reato di cui al primo comma dell’art. 43 T.U.L.P.S., in relazione alle quali il diniego costituisce l’esito scontato di un’attività amministrativa che non è discrezionale, ma vincolata ex lege. Sul punto, tuttavia, si segnala che l’automaticità di tale esito negativo è ora sottoposta al vaglio della stessa Corte Costituzionale, innanzi alla quale pende una questione di legittimità costituzionale posta al riguardo sia dal T.A.R. Toscana, con ordinanza 16 gennaio 2018, n. 56, sia dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con ordinanza n. 190/2018.

Quanto ai rimedi esperibili, se si ritiene che, in base a quanto si è detto, il provvedimento di diniego di cui si sia stati resi destinatari sia illegittimo, sarà necessario proporre ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto o, in alternativa, proporre ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a partire dallo stesso termine iniziale.

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2 thoughts on “I precedenti penali precludono il rilascio (o il rinnovo) della licenza di detenzione e di porto d’armi?”

  1. Buongiorno ,avendo conseguito gli esami venatori con esito positivo mi sono letteralmente bloccato a produrre altre documentazioni inerenti al rilascio del porto d’armi in quanto querelato x minaccia a mano armata da parte di un mio parente che sapendo mio padre è cacciatore ha fatto , gli sono stati sequestrati i fucili di mio padre nonché munizioni a scopo cautelativo.Premetto che l’istruttoria e discordante tra i vari testimoni indicati da chi mi accusa , vorrei sapere se possibile presentare documentazione oppure aspettare le calente greche della magistratura, grazie

  2. Buonasera. Con questo tipo di procedimento penale pendente, ritengo assai difficile che ottenga il rilascio della licenza. Tanto vale aspettare e vedere di essere assolti. Saluti

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