Ricalcolo pensioni militari: favorevole anche la Corte dei Conti della Toscana

E’ di pochi giorni fa un’ulteriore conferma del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione in base all’aliquota maggiorata al 44%, di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, per i militari arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983 sottoposti a trattamento previdenziale con il sistema misto (retributivo e contributivo) o solo contributivo, e con un’anzianità utile ai fini pensionistici compresa tra i 15 ed i 20 anni al 31.12.1995.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana ha infatti accolto il ricorso di un carabiniere che aveva contestato giustamente l’erronea applicazione nel suo caso dell’aliquota del 35,9%, prevista dall’art. 44 del decreto appena citato.

Ma ripercorriamo brevemente i termini essenziali della questione, per poi esaminare nel dettaglio la pronuncia.

La questione controversa

A seguito del subentro dell’INPS all’INPDAP, a far data dal 1° gennaio 2012, l’INPS ha ritenuto (e tuttora ritiene erroneamente) che gli arruolati in un qualsiasi corpo militare che abbiano maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile ai fini pensionistici, siano soggetti all’aliquota contributiva prevista nella misura del 35,9% dall’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 (peraltro dettato per gli impiegati civili dello Stato), e non a quella del 44%, prevista dall’art. 54.

La soluzione prospettata dall’INPS si basa su una lettura assai miope del suddetto art. 54, ritenuto applicabile ai soli militari che non solo avessero maturato la suddetta anzianità contributiva, ma fossero poi cessati immediatamente dal servizio, senza sommare ulteriori annualità. Tale interpretazione è contraddetta dalla stessa norma, nella misura in cui prevede aumenti contributivi nella misura dell’1,80% per ogni annualità successiva. Su questa base, in estrema sintesi, più Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti stanno superando tale orientamento sostenuto dall’INPS e pronunciando sentenze favorevoli all’applicazione dell’aliquota maggiorata (ex multis, cfr. Corte dei Conti Sardegna, Sez. Giurisd., nn. 2, 42, 43, 68/2018; Corte dei Conti Calabria, Sez. Giurisd., nn. 12,13, 44, 46 e 53/2018; Corte dei Conti Puglia, Sez. Giurisd., nn. 446 e 468/2018).

 

La sentenza della Corte dei Conti della Toscana

E’ a questo orientamento interprativo che si richiama esplicitamente e direttamente la recente sentenza Corte dei Conti Toscana, Sez. Giurisd., 25 settembre 2018, n. 228.

Argomenta il Giudice toscano che “la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni. In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio. In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa. Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione. La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma”.

Su questi presupposti, si dispone che il “ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l’importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. c.p.c. – secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo“.

Dunque, non solo è disposta l’applicazione dell’aliquota maggiorata al 44% pro futuro, ma, operando questa con effetto anche retroattivo (dal momento della decorrenza del trattamento pensionistico), si riconoscono all’interessato anche gli arretrati, per giunta con interessi e rivalutazione monetaria.

Un altro passo importante verso il rafforzamento di un filone giurisprudenziale che sta gradualmente arginando un’inaccettabile presa di posizione da parte dell’INPS, assai sfavorevole per i contribuenti.

Per ogni chiarimento in relazione a:

  • chi può fare ricorso;
  • cosa fare per ottenere il ricalcolo;
  • cosa si ottiene in caso di accoglimento del ricorso;
  • quali sono i documenti utili;
  • valutazione gratuita della documentazione;
  • costi del ricorso (e prima ancora dell’istanza di riesame)

si rimanda allo specifico articolo dedicato alla materia in oggetto, in questo stesso sito.

 

pensioni militari

 

14 thoughts on “Ricalcolo pensioni militari: favorevole anche la Corte dei Conti della Toscana”

  1. Mi sono arruolato nel 1982,ho la pensione mista,in pensione dal 2015,mi spetta qualcosa in base alla pensione ? Ero della Polizia Penitenziaria.

  2. Buongiorno. Molto probabilmente ha i requisiti per presentare l’istanza. E’ necessario però valutare la sua documentazione. La invitiamo a inviarci il modello 5007 (prospetto di liquidazione della pensione) ed il modello 0 bis / M 2018 all’indirizzo francesco.fameli@gmail.com (entrambi i documenti sono reperibili presso l’INPS). La valutazione dei documenti è gratuita. Saluti. Avv. F. Fameli

  3. Buongiorno, al 31.12.1995 contavo più di 15 anni di contributi essendo arruolato nel settembre del 1977. Sono andato in pensione nel giugno 2010 per inabilità al servizio con il sistema misto. La domanda è quindi se rientro nel ricalcolo e come mi devo comportare. Grazie.

  4. Buongiorno. Purtroppo ritengo che non abbia i requisiti. E’ necessario contare infatti anche gli anni figurativi (uno ogni cinque), per cui nel suo caso si dovrebbe superare il limite dei 20 anni al 31.12.1995. Se vuole essere piùsicuro, invii pure il modello 5007 ed il mod. 0bis/M 2018 all’indirizzo francesco.fameli@gmail.com per una valutazione gratuita dei suddetti documenti. Saluti. Dott.ssa Nepi

  5. Mi sono arruolato nell’ arma il 06.10.1982 e anno militare 1980. Il 31.12.2018 sarò collegato in congedo. Rientro nell’ aliquota 44 per cento . Grazie

  6. Buonasera, Raffaele. I dati indicati non sono sufficienti a consentirci di formulare una risposta definitiva e certa. La invito ad inviare all’indirizzo francesco.fameli@gmail.com il modello 5007 INPS, quando sarà congedato, affinché possiamo valutare la sua situazione gratuitamente e senza che residuino dubbi di sorta. Del resto, nel frattempo, Lei non sarebbe legittimato ad inviare neppure la diffida. Saluti cordiali

  7. Ma la norma dell art ,,,54 e applicabile anche a me ispettore di polizia corpo smilitarzzato nel ,,,,,1981 grazie

  8. Buongiorno. In astratto sì. In concreto, se non verifichiamo il suo modello 5007 INPS, non possiamo dirglielo. Saluti

  9. Buon giorno,
    ho due quesiti da porgere:
    1) mi sono arruolato l’1/10/1980 al 31/12/1995 secondo i miei calcoli ho svolto un servizio di 15 anni più 3 cumulativi pari a 18 anni di servizio, ma la mia amministrazione ha considerato un periodo di malattia scalandomi il servizio a 17 anni 11 mesi.
    pertanto, vorrei sapere se è corretto scalare la malattia.
    2) sono stato posto in congedo assoluto dal 14 /10/10 causa di una malattia (contaminazione di amianto e radon) tutt’ora in fase di riconoscimento da causa di servizio. Ora se il calcolo del primo punto è stato fatto correttamente, io comunque dovrei rientrare nella fattispecie dell’art.54?
    In attesa di una Vs risposta distinti saluti
    MARTINA Marino

  10. Buonasera, mi sono arruolato nella G.diF. il 1.10.85 sono stato congedato per motivi di salute(causa di servizio) il 18.7.18 posso inviarle i documenti per un eventuale ricorso aliquota 44%, se si quali documenti?
    aspetto notizie

  11. Buongiorno.
    In risposta ai suoi quesiti osservo che:
    1) i periodi di malattia sono pienamente validi ai fini pensionistici e comportano contributi figurativi (tranne eccezioni di da verificare specificamente con l’interessato);
    2) sì, rientra nell’art. 54. Ma il punto è che ritengo potrebbe farsi riconoscere i contributi figurativi per i periodi di malattia non computati, ciò che dovrebbe consentirle l’accesso al ben più vantaggioso sistema retributivo.
    Saluti

  12. buongiorno egr. studio legale sono un sott/le Arma cc
    chiedo gentilmente informazioni sul ricalcolo aliquota applicatami come da MOD 5007 (coeff) sulla base del DPR 1092/73 art.17
    ARRUOLATO 27/05/1982
    CONGEDATO A DOMANDA PER LIMITI DI ANZINITA DI SERVIZIO 01/07/2019
    ALLA DATA DEL 31/12/1995 COME DA CALCOLO INPS MODELLO 5007 HO MATURATO 16 ANNI E 3 MESI RIENTRO NEL DIRITTO AL RICORSO? HANNO CONSIDERATO ANCHE I DUE ANNI VERSATI OGNI 5.. MATURANDO COSI 16 ANNI E 3 MESI..ALLA DATA 31/12/1995 GRAZIE ATTENDO E RINGRAZIO VIVAMENTE PER EVENTUALE PROSEGUO.

  13. Buonasera. Le confermo – in base a quanto mi riferisce – il possesso dei requisiti per il ricorso ex art. 54 dpr 1092/1973. I miei migliori saluti.

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