Lesioni da sinistro stradale: quando il reato è procedibile d’ufficio?

Nel caso di lesioni personali procurate a seguito di sinistro cagionato dalla violazione di una più norme del Codice della Strada, il reato è punibile d’ufficio in tutti i casi in cui i giorni di prognosi siano pari o superiori a 41 (quarantuno).  In altri termini, e più correttamente, sono procedibili d’ufficio (er dunque a prescindere dalla querela dell’offeso) le lesioni stradali gravi e gravissime, con la sola eccezione pertanto delle sole lesioni lievi (fino a 40 giorni, appunto).

Quanto disposto sul punto dalla c.d. legge sull’omicidio stradale (la n. 41/2016) è rimasto inalterato anche dopo la recente adozione (nel mese di aprile 2018) del decreto attuativo con il quale il Governo, avvalendosi della delega di cui alla legge n. 103/2017, ha aumentato il numero dei reati contro la persona e il patrimonio procedibili a querela di parte, per favorire meccanismi conciliativi finalizzati al risarcimento dei danni.

La conferma di un regime così rigoroso, se da un lato ribadisce la fermezza con la quale si cerca di porre freno alla piaga sociale delle vittime della strada, dall’altro provoca senza dubbio alcuni effetti indesiderati: 

  1. risarcimenti più difficili; 
  2. sovraccarichi di lavoro per le forze dell’ordine e per i tribunali; 
  3. incertezze ed insidie per i medici.

 

1- Sul fronte dei risarcimenti, la procedibilità a querela aveva tradizionalmente favorito le trattative stragiudiziali e le transazioni, con ovvia deflazione del contenzioso: il danneggiante – anche col supporto dell’assicurazione – risarcisce il danneggiato e quest’ultimo rimette la querela. Ed è quasi inutile dire che tale esito sia sempre auspicabile quando le lesioni non sono invalidanti e la persona offesa punta solo ad un risarcimento adeguato. Di certo, allora, se non può più ottenere la remissione della querela da parte dell’offeso, l’imputato non si farà promotore di alcuna iniziativa volta alla definizione extra-processuale della vicenda, ma al contrario sarà portato a resistere nel processo per dimostrare un concorso di colpa e/o che la prognosi e la richiesta risarcitoria sono esagerate.  Peraltro, se fosse stata ripristinata la procedibilità a querela, sarebbe stata applicabile anche la causa di estinzione del reato integrata dalle condotte riparatorie, che consente di non celebrare il processo in caso di risarcimento integrale già intervenuto.

2- Ciò comporta in tutta evidenza un incremento dei procedimenti pendenti. E prima ancora un ulteriore carico per i già congestionati uffici di polizia, che sono onerati della segnalazione alle Procure. In tutto ciò, è pur vero che il rischio della prescrizione è scongiurato dal fatto che, a seguito della riforma all’art. 159 c.p., i termini “si congelano” dopo la pronuncia d’una sentenza di condanna, ma d’altra parte un imputato può restare sotto processo (con tutto ciò che questo determina in termini di spese e di stress) più di 10 anni anche per un incidente per ipotesi non grave, e che comunque avrebbe altrimenti potuto e voluto definire in via transattiva in un tempo molto più breve.

3- Quanto alla posizione dei medici, già alcuni di loro sono finiti indagati per omissione di referto od omissione di denuncia. Sul medico grava infatti l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria entro 48 ore ogni fatto che abbia i caratteri d’un delitto procedibile di ufficio. Non appena dunque il medico ritenga che le lesioni possano superare i 40 giorni di prognosi, dovrà attivarsi senza indugio in tal senso. Non solo: la consapevolezza di tali incombenti (e delle conseguenze che possono discendere in capo al danneggiante) in caso di travalicamento della suddetta soglia, potrebbero portare ad una minimizzazione delle prognosi, con conseguenze pregiudizievoli (se non altro) sull’entità del risarcimento dovuto.

Tutti elementi su cui il legislatore dovrà continuare a riflettere, nella difficile ricerca di un equilibrio soddisfacente tra le esigenze in gioco in una materia così delicata.

 

incidente stradale reato Firenze

 

 

 

2 thoughts on “Lesioni da sinistro stradale: quando il reato è procedibile d’ufficio?”

  1. buona sera, in caso di referto da parte di un medico di Pronto Soccorso, al quale il ferito si era rivolto rifiutando l’ambulanza, parli di 10 gg. di prognosi s.c. e POI SUCCESSIVAMENTE il suo medico di famiglia certifichi altri 40 gg. di prognosi s.c., a che cosa ci si può appigliare per contestare questo operato?
    Ringrazio e porgo distinti saluti.
    Dott. Bacchini Massimo

  2. Buona sera. Se capisco bene, intende far accertare un caso di resposabilità medica in capo al medico del pronto soccorso. A tal fine, sono sufficienti la cartella del pronto soccorso e i certificati del medico di famiglia. Gli uni e gli altri potranno essere valutati dai nostri medici legali di fiducia. La invito a contattarci telefonicamente per un parere. Saluti

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